Ricorso in Cassazione

Ricorso in Cassazione

Dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata – Conseguenze

Cpc, articoli 369 e 372

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – ed è idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione.

La stessa, inoltre, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’articolo 369 del Cpc, copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di specizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo Pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’articolo 372 del Cpc.

Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appella in data 28 febbraio 2022 lo stesso ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 27 aprile 2022 (coincidente con la data di confezionamento del ricorso), lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza essendo questa avvenuta il 25 febbraio 2022, con scadenza il 26 aprile 2022).

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28441