Contratto di albergo

Contratto di albergo

Nozione e oggetto – Disciplina applicabile

Cc, articoli 1322, 1559, 1571 e 1655

Il contratto d’albergo viene definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente un’unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali, che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo.

Si tratta, dunque, di una fattispecie complessa, il cui contenuto consiste in prestazioni molteplici, di “dare” e di “facere”, dovute dall’albergatore, alcune fondamentali, cioè quelle di fornire l’alloggio e i servizi ad esso collegati (riassetto della camera, somministrazione di luce e acqua, fornitura della biancheria), altre accessorie ed eventuali (somministrazione di pasti, servizio bar, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, lavanderia, centro benessere, etc.).

In particolare, tali prestazioni si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a far assumere alle altre prestazioni di carattere accessorio sotto il profilo causale.

Inoltre, gli obblighi posti a carico delle parti sono strettamente legati al libero ed utile godimento dell’alloggio per il tempo previsto e possono essere desunti dalle norme generali sui contratti e dalla disciplina particolare dei contratti dilocazione, appalto e somministrazione.

(Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, accogliendo parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha rideterminato la somma che era stata ingiunta in via monitoria a titolo di saldo del soggiorno di parte opponente presso la struttura alberghiera di parte opposta riconoscendo in parte fondata la contestazione di una serie di disservizi emersi nell’erogazione della articolata prestazione alberghiera).

Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 10 ottobre 2024 n. 788