Diritto alla divisione della provvigione – Presupposti
Cc, articoli 1754, 1755 e 1758
In tema di mediazione, nel caso in cui l’affare sia causalmente riconducibile all’intervento di più mediatori, l’articolo 1758 del Cc prevede che ciascuno di essi abbia diritto – secondo il regime delle obbligazioni divisibili – ad una quota della provvigione, a prescindere dal fatto che l’intervento dei più mediatori sia congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi.
Tribunale di Roma, sezione X civile, sentenza 5-6 settembre 2024 n. 13738