Cc, articoli 1754 e 1755
In tema di mediazione, il diritto alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell’affare, motivo per cui tale diritto va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti.
Tuttavia, proprio perché è necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e di una idonea intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell’affare, in base al paralogismo “post hoc, ergo propter hoc”, in questa prospettiva, non si ritiene sufficiente la prova, da parte del mediatore, di avere accompagnato l’acquirente a visitare l’immobile, né di avere appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo, né che l’acquirente si sia più volte recato nella sede del mediatore.
Tribunale di Roma, sezione X civile, sentenza 5-6 settembre 2024 n. 13738