Aggravante comune della commissione del fatto in presenza di un minore
Cp, articoli 61, comma 1, numero 11-quinquies, e 612-bis
IL PRINCIPIO
Pur potendo il reato di atti persecutori (articolo 612 bis del Cp) determinare in concreto effetti pregiudizievoli anche nei confronti di minori che, pur senza essere vittime dirette di atti persecutori, assistano a episodi di persecuzione violenta e/o minacciosa, tuttavia a tale reato è inapplicabile l’aggravante di cui all’articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del Cp, stante il tenore letterale della relativa previsione normativa e stante, dal punto di vista sistematico, l’esistenza di una specifica circostanza aggravante, peraltro a effetto speciale, contemplata proprio dall’articolo 612-bis, comma 3, del Cp, che richiede, tuttavia, non già la sola presenza del minore, bensì l’esser la condotta persecutoria volta a suo danno.
LA NOTA
La sentenza ha seguito l’orientamento secondo cui l’aggravante del fatto commesso in presenza di un minore o di persona in stato di gravidanza, di cui all’articolo 61, comma 1, numero 11 quinquies, del Cp non è applicabile al reato di atti persecutori, essendo prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all’articolo 612 bis del Cp (Sezione V, 14 aprile 2021, A.). La Corte, sul punto, ha quindi consapevolmente preso le distanze dall’opposta opinione secondo cui, invece, il reato di atti persecutori può essere aggravato ex articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del Cp, cosicché il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all’impugnazione (Sezione V, 20 novembre 2020, P.) In ordine alla configurabilità dell’aggravante del fatto commesso in presenza di un minore, va piuttosto ricordato che non è a tal fine necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza, richiedendosi soltanto che l’azione si svolga “in presenza” del minore e non già che questi abbia raggiunto un’età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell’agire che venga perpetrato intorno a sé. Tale soluzione, del resto, è coerente con la ratio dell’elemento circostanziale, correlata all’esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell’incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi realizzati in loro presenza. Tanto più che costituisce un approdo ormai consolidato della neuropsichiatria infantile che anche bambini molto piccoli siano in grado di percepire quanto avviene nell’ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di assorbire gli avvenimenti violenti che avvengano intorno a sé, con inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità (di recente, Sezione V, 9 gennaio 2024, X.).
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 25 settembre-31 ottobre 2024 n. 40301