Esclusione per lo svolgimento di attività meramente materiali o esecutive
Cp, articolo 358
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio chi è deputato allo svolgimento di attività caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall’assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che si esauriscono nello svolgimento di mansioni di ordine, puramente applicative e/o di compiti semplici solamente materiali o di pura esecuzione (Sezioni unite, 27 marzo 1992, Delogu) (nella specie, all’imputato, operatore tecnico addetto all’obitoriodi un ospedale, era stato contestato il reato di cui all’articolo 319-quater del Cp, per avere tentato, esercitando indebite pressioni sui titolari di alcune imprese di onoranze funebri, di indurre i suddetti a elargirgli somme di denaro non dovute per la vestizione delle salme: la Corte ha escluso la rilevanza penale della condotta per difetto della qualità soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo a soggetto onerato dello svolgimento solo di mansioni meramente materiali).
Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 17 settembre-13 novembre 2024 n. 41789