I contributi obbligatori “repertoriali” versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito professionale, poiché:
- il concetto di “inerenza”, rilevante per i profili di cui all’articolo 54 Tuir, non può essere circoscritto alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluso per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto;
- l’articolo 54 Tuir, nel prevedere, al comma 1, che i compensi dei quali tener conto per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni <<sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde>>, non esclude la deducibilità da tale tipo di reddito dei contributi repertoriati dei notai, permanendo invariata la loro inerenza all’esercizio professionale, e ciò quantunque gli stessi siano posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l’atto a repertorio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e dalla eventuale gratuità della stessa, quali, appunto, spese inerenti.
Corte di cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza 23 gennaio 2025 n. 1690