Mediazione civile

Mediazione civile

La garanzia fideiussoria non rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria in caso di lite

La domanda di decreto ingiuntivo per l’azione di regresso a seguito di escussione della garanzia fideiussoria non è soggetta alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione. Si tratta, infatti di materia non contemplata tra quelle in cui è prevista la mediazione obbligatoria.

Mancando l’obbligo, non può essere affermata l’illegittimità del procedimento monitorio e del conseguente decreto ingiuntivo da parte dell’opponente. Al centro della controversia c’è stata l’interpretazione dell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 che fissa l’obbligo della previa attivazione della mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale in determinate materie, tra cui sono elencati anche i contratti bancari e assicurativi.

La Cassazione civile ha escluso però che la garanzia fideiussoria sia ricompresa tra i contratti bancari. E di conseguenza, ha rigettato il ricorso dell’opponente al decreto ingiuntivo che lamentava la mancata presa d’atto, da parte del giudice di appello, dell’assenza della condizione di procedibilità del procedimento monitorio, in quanto non preceduto dall’esperimento preventivo della mediazione.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 24 gennaio 2025 n. 1791