Separazione, la pattuizione tra le parti non può essere interpretata nel merito

Separazione, la pattuizione tra le parti non può essere interpretata nel merito

In materia di patti stipulati tra ex coniugi “l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione“.

Nella specie, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex coniugi, al momento della separazione e del successivo divorzio, al fine di disciplinare le questioni patrimoniali insorte nella coppia, Il ricorrente (ex marito) ha illustrato in maniera specifica e circostanziata gli elementi di fatto posti a fondamento delle critiche e ha individuato le regole di ermeneutica contrattuale e letterale, a suo parere, distintamente violate dalla Corte di appello.

Corte di cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 28 gennaio 2025 n. 1985