In materia di patti stipulati tra ex coniugi “l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione“.
Nella specie, si verte in ipotesi di accordo stipulato tra ex coniugi, al momento della separazione e del successivo divorzio, al fine di disciplinare le questioni patrimoniali insorte nella coppia, Il ricorrente (ex marito) ha illustrato in maniera specifica e circostanziata gli elementi di fatto posti a fondamento delle critiche e ha individuato le regole di ermeneutica contrattuale e letterale, a suo parere, distintamente violate dalla Corte di appello.
Corte di cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 28 gennaio 2025 n. 1985