Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articoli 1198 e 2741
IL PRINCIPIO
Il conferimento di un mandato irrevocabile all’incasso di crediti che il mandante vanta nei confronti di un terzo, accompagnato dall’attribuzione al mandatario della facoltà di utilizzare le somme così incassate per l’estinzione, totale o parziale, di crediti (anche non ancora sorti) che lo stesso vanti verso il mandante, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, riveste, in definitiva, oltre a uno scopo, sia pure empirico, di garanzia, soprattutto una funzione solutoria, poiché si risolve nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento in favore del mandatario in ordine ai finanziamenti effettuati o da effettuare (come l’anticipazione bancaria della somma oggetto del credito stesso) a favore del mandante. Trattandosi di un mezzo di pagamento diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali è, come tale, revocabile a norma dell’articolo 67, comma 1°, n. 2, della legge fallimentare.
LA NOTA
I supremi giudici hanno ribadito quanto già in precedenza affermato (Cassazione, sentenze nn. 1391/03 e 10208/07) e cioè che il mandato irrevocabile all’incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo ma con la garanzia, che si realizza in forma empirica e di fatto, derivante dalla disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell’incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito (Cassazione, sentenza n. 1391 del 2003); – il pagamento che il creditore riceve da un terzo, in forza del mandato irrevocabile all’incasso di un credito verso quest’ultimo rilasciatogli daldebitore con funzione di garanzia, è, dunque, atto autonomamente revocabile, ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare, indipendentemente dalla revoca del mandato, non realizzandosi, a seguito di tale pagamento, alcuna compensazione (che escluderebbe la revocabilità) tra il credito principale del mendatario e l’obbligazione del medesimo di rimettere le somme riscosse al mandante (articolo 1713 del Cc), che, in realtà, non sussiste poiché il mandatario trattiene quanto ricevuto in pagamento diretto del proprio credito.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 22 novembre 2024 n. 30130