Cc, articoli 1140, 1143, 1168, 1170, e 2697 e 2728
Il titolare di un bene immobile che intenda avvalersi della tutela possessoria, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato, deve provare in giudizio proprio il rapporto di fatto con la cosa e non può, invece, limitarsi a produrre in giudizio le prove del titolo di acquisto, perché idonee al solo limitato fine di rafforzare ad colorandam possessionem la prova stessa necessaria.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 18 novembre 2024 n. 29659