Prova documentale – Disconoscimento copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio

Prova documentale – Disconoscimento copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio

Cc, articoli 2697 e 2719

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’articolo 2719 del Cc, impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’origine venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 18 novembre 2024 n. 29658