Obbligo del venditore di consegna dei titoli e dei documenti di proprietà – Inadempimento – Risoluzione del contratto
Cc, articoli 1453 e 1477; Dpr 133/10, articolo 7
Ai sensi dell’articolo 1477, terzo comma, del codice civile, il venditore di un bene iscritto in pubblici registri (navi, aeromobili e automobili) è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all’uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori.
La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 26 novembre 2024 n. 30457