Domanda di risarcimento danni per i vizi dell’immobile

Domanda di risarcimento danni per i vizi dell’immobile

Proposizione della domanda unitamente all’azione di riduzione del prezzo

Cc, articoli 1362, 1494 e 2932

Mentre le azioni di risoluzione (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio quanti minoris) si pongono fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l’una, sia con l’altra domanda; e quindi ben può essere associata a quella fra le due che venga scelta dal compratore, fermo restando che l’azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo.

Quando l’azione di risarcimento del danno sia esercitata unitamente all’azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene.

Non vanno, invece, rimborsate le spese necessarie per eliminare i vizi, che sono ricomprese nella disposta riduzione.

Viceversa, allorché l’azione di risarcimento dei danni sia proposta dall’acquirente ex articolo 1494 del codice civile, senza alcun collegamento con altre domande, sul presupposto dell’inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 19 novembre 2024 n. 29783