Rapina

Rapina

Rapina – Profitto – Nozione – Fattispecie.

Cp, articolo 628

IL PRINCIPIO

Nel concetto di ingiusto profitto del delitto di rapina va ricompreso qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’attore (nella specie, il reato è stato ravvisato nell’impossessamento violento di un telefono cellulare dimostratamente avvenuto al fine di impedire che la vittima continuasse a filmare l’imputato con il detto apparecchio).

LA NOTA

E’ incontroverso che, nel reato di rapina, il profitto, oggetto del dolo specifico, può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (cfr. Sezione II, 9 giugno 2023, Contaldo; in precedenza, Sezione II, 17 maggio 2005, Bertozzi).

E’ quindi altrettando incontroverso che, per la configurabilità del reato di rapina, non si richiede lo scopo dell’agente di procurare a sé o ad altri un profitto di natura “economica”, ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta.

Così, esemplificando, è stata ravvisata la rapina: nei confronti dell’imputato che si era impossessato degli oggetti nella disponibilità della vittima nel corso di un litigio tra ex-amanti e, quindi, a scopo di ritorsione per il rapporto sentimentale finito male (Sezione II, 25 maggio 2011, Bance); nonché, nell’impossessamento di un cellulare con lo scopo di pretendere cognizione dei messaggi che la persona offesa aveva ricevuto da un altro soggetto, sul rilievo che trattavasi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane (Sezione II, 10 marzo 2015, C; più di recente, Sezione II, 4 febbraio 2021, G., in una fattispecie in cui, quindi, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall’imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla moglie, da cui era separato, per trovare traccia sull’apparecchio di un rapporto clandestino della donna).

Va del resto ricordato che anche relativamente al delitto di furto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (Sezioni unite, 25 maggio 2023, X, : nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell’imputato, cui era stato contestato di avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest’ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l’intervento dei carabinieri, ritenendo che la finalità perseguita dall’autore fosse di ritorsione e di dispetto).

Cassazione penale, Sezione II, sentenza 2 ottobre-15 novembre 2024 n. 41961