Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Disciplina di garanzia – Ambito di applicazione – Registrazione fonografica di colloquio a opera di un partecipe – Esclusione.

Cpp, articoli 191, 234, 266 e seguenti

IL PRINCIPIO

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno degli interlocutori o da persona ammessa ad assistervi, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, integrante prova documentale ex articolo 234 del Cpp, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli articoli 266 e seguenti del Cpp.

LA NOTA

E’ principio pacifico quello secondo cui la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile alla nozione di intercettazione, cui è applicabile la disciplina di garanzia di cui agli articoli 266 e seguenti del Cpp, ma costituisce una prova documentale, utilizzabile processualmente a norma dell’articolo 234 del Cpp (cfr. sezioni Unite, 28 maggio 2003, Torcasio e altro).

Sul punto, è stata finanche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 266, comma 2, 268, comma 3 e 271, comma 1, del Cpp, sollevata, per asserito contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 15, comma 2, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’estensione dei limiti di applicabilità della disciplina codicistica di garanzia in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali anche alle intercettazioni di conversazioni tra presenti o al telefono svolte clandestinamente da uno degli interlocutori.

A supporto della ravvisata manifesta infondatezza, la Corte di cassazione ha, in particolare, valorizzato il rilievo che la disciplina costituzionale di garanzia in tema di diritto alla riservatezza, che trova il suo presidio nell’articolo 15, mira alla tutela da “ingerenze esterne” alla vita privata dei soggetti che comunicano, onde non è estensibile alla registrazione di contenuti di conversazioni effettuata da parte degli stessi interlocutori o di uno di essi.

Aggiungendo poi che, a fondamento della pretesa incostituzionalità, neppure potrebbe evocarsi il profilo della “divulgazione” del contenuto della registrazione, giacché la divulgazione e la diffusione dei contenuti delle conversazioni sono affidate, in via di principio, all’esclusiva disponibilità dei soggetti interessati, salvo diverse previsioni di legge ordinaria, in casi specifici e determinati, a tutela di particolari contenuti di comunicazione che non devono essere divulgati (ad esempio, in materia di segreto di ufficio e di segreto professionale, scientifico e industriale) [Sezione VI, 1° dicembre 2009, Ticchiati].

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 4 dicembre 2024-29 gennaio 2025 n. 3717