Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione

Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione

Fattispecie in tema di somministrazione di energia elettrica

Cpc, articoli 633 e 645; Cc, articolo 2697

La fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.

Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell’esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.

(Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione, ha ritenuto che, nella circostanza, la società opposta, oltre alla corretta fornitura del servizio di energia elettrica ed alla conseguente regolarità della fatturazione, aveva anche fornito la prova dell’invio della comunicazione di attivazione della predetta, con la quale aveva informato la controparte dell’ingresso nel Servizio a Tutele Graduali e delle tariffe applicabili, così come determinate da ARERA per la quantificazione, e la conseguente fatturazione, dei relativi consumi).

Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 28 gennaio 2025 n. 205