Cpc, articolo 91; Dlgs n. 28 del 2010, articoli 5 e 13
La liquidazione delle spese di lite deve ricomprendere anche quelle sostenute dalla parte relativamente alla procedura di mediazione, atteso che l’articolo 91, comma primo, del Cpc, prevede che il giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.
In particolare, la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui alla citata disposizione, relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate, sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, precisando, altresì, che il mancato rimborso di questi ultimi può essere giustificato solo da “gravi ed eccezionali ragioni”.
(Nel caso di specie, nel pronunciare la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento della conduttrice convenuta, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha disposto la liquidazione, in favore della parte attrice vittoriosa, anche delle spese relative alla procedura di mediazione, non solo quanto al compenso professionale, ma anche quanto alle c.d. spes vive).
Tribunale di Arezzo, sezione civile, sentenza 28 gennaio 2025 n. 67