Stupefacenti

Stupefacenti

Investigator hands showing a package containing illegal drugs

Fatto di lieve entità – Parametri di riferimento – Valutazione – Apprezzamento complessivo – Fattispecie

Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 5

IL PRINCIPIO

In tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, tenendo conto in particolare delle concrete capacità di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, dell’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, del numero di assuntori riforniti, della rete organizzativa e/o delle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine. Infatti, i diversi indicatori del comma 5 dell’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 sono elencati in maniera indistinta dal legislatore, astenutosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall’attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, potendone pertanto solo la valutazione complessiva cogliere la ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge [nella specie, quindi, secondo la Corte, correttamente era stata negata la fattispecie attenuata, avendo il giudice di merito motivato sul fatto che, nonostante il numero delle dosi complessivamente ricavabili, così come il dato ponderale, non potessero ritenersi particolarmente ingenti, le risultanze istruttorie avevano portato all’emersione di un contesto – disponibilità di più immobili, accertata presenza in questi di altro stupefacente e di materiale utilizzabile per il confezionamento – dimostrativo della peculiare professionalità dell’imputata, in grado di predisporre una rete organizzativa idonea ad assicurarle non solo una più efficiente distribuzione, ma soprattutto maggiori possibilità di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, attraverso la precostituita possibilità di preparare le confezioni in un luogo diverso dalla sua abitazione].

LA NOTA

Il fatto di “lieve entità” di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 deve essere apprezzato considerando i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, riproponendo l’ormai consolidato e ben conosciuto orientamento della giurisprudenza i cui principi cardine sono quelli della “valutazione congiunta” dei parametri normativi e della rilevanza ostativa anche di un solo parametro quando risulti “esorbitante” e cioè chiaramente dimostrativo della “non lievità” del fatto. La valutazione congiunta, infatti, consente di apprezzare, in modo equilibrato, il fatto in tutte le sue componenti, senza peraltro trascurare le connotazioni particolari che assumono, nel concreto, i singoli parametri di riferimento.

E’ nell’ottica di questo apprezzamento congiunto, che vanno lette le puntualizzazioni rese dalle sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 27 settembre 2018, Murolo, secondo cui, essendo necessario procedere a una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dalla norma, va peraltro riconosciuta la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.

Sono precisazioni estremamente utili specie quando si tratti di dovere valutare l’elemento ponderale, giacché anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch’essa determinata in concreto, nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento, potendone derivare sia che a tale dato venga attribuito comunque valore negativo assorbente, sia che anche la detenzione di quantitativi non minimali possa essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 73, comma 5, sia, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, possa risultare non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. Questo, ovviamente, purché non si tratti di quantitativo così “importante” da elidere qualsivoglia spazio comparativo agli altri parametri normativi.

Cassazione penale, Sezione III, sentenza 18 novembre-23 dicembre 2024 n. 47305