Abusivo esercizio della professione

Abusivo esercizio della professione

ROME AUGUST 16 2022 A PARAPHARMACY INSIDE THE FOOF MEGA STORE

Parafarmacia, titolare non ha colpa nell’illecita vendita di medicinali da banco se inconsapevole

Circa l’autorizzazione ex Dl n. 223/2006 delle parafarmacie alla vendita di farmaci da banco, questi vadano comunque offerti e venduti alla clientela sotto la supervisione di chi sia in possesso del titolo abilitante di farmacista. Ai fini di una condanna anche solo per concorso nel reato, è la condotta personale che deve emergere, quale fonte di responsabilità penale per esercizio abusivo della professione, e non può sorgere in caso di totale inconsapevolezza del comportamento tenuto da un altro soggetto a meno di rilevante omissione.

Per integrare il reato previsto dall’articolo 348 c.p. va individuata una condotta commissiva od omissiva che abbia almeno concorso alla realizzazione da parte del terzo della fattispecie incriminatrice. La Cassazione ha annullato senza rinvio “perché il fatto non sussiste” la condanna della titolare di una parafarmacia per concorso nel reato di esercizio abusivo di professione commesso dalla sorella, che nell’arco di 20 minuti aveva venduto più farmaci da banco a diversi clienti. Il titolare della parafarmacia non riveste un’automatica posizione di garanzia che consenta di renderlo responsabile per qualsiasi azione individuale venga posta in essere all’interno del negozio.

Ciò vale anche per il caso di violazione del c. 2 dell’articolo 5 del Dl n. 223/2006, dove reca la prescrizione del possesso del titolo di farmacista per la specifica vendita dei medicinali che la stessa parafarmacia è abilitata a vendere. La scriminante della responsabilità della titolare della parafarmacia, per l’illecita vendita compiuta dalla sorella, sta nel fatto che non vi fosse stata alcuna specifica autorizzazione da parte della stessa titolare al compimento dell’attività incriminata e anche nella circostanza che questa non avesse dettato alcuna regola organizzativa comprensiva dell’ipotesi di vendita di farmaci da parte di soggetti non abilitati al suo pari.

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 20 febbraio 2025 n. 7100