Circo, gli animali vanno curati sia sotto l’aspetto fisico che psicologico
I titolari dei Circhi, nella loro qualità di responsabili degli animali, anche se si versi nella fase di smontaggio e delle delicate fasi di pre-spostamento da un sito all’altro, devono garantire le idonee condizioni di benessere degli animali. Condizioni necessarie in ogni singola fase, eseguendo tutto ciò che hanno l’obbligo di fare nella loro posizione di garanzia a tutela del benessere non solo fisico ma anche psicologico degli animali nella loro diretta gestione e cura.
Il Tribunale dichiarava i titolari di un Circo colpevoli del reato di maltrattamento di animali e condannava, ciascuno, alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento, in solido, del danno in favore della costituita parte civile, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile LAV (Lega Anti Vivisezione) per la costituzione ed assistenza in giudizio. La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale.
Davanti alla Suprema Corte la difesa evidenziava l’insussistenza di condotte di lesione, sevizie, lavori insopportabili, bensì “comportamenti”, peraltro lasciando sullo sfondo l’elemento psicologico, laddove ci si limitava ad affermare che gli animali detenuti nel circo e sottoposti a maltrattamenti sotto l’aspetto delle molteplici violazioni del loro benessere etologico, erano numerosi, nulla argomentando sul dolo degli imputati e sulla sua intensità.
La Cassazione, in forza della osservazione dello stato in cui versavano gli animali all’atto del loro sequestro, come risultanti dalla corposa istruttoria, ha evidenziato che gli animali del Circo erano stati sottoposti a comportamenti contrari alla loro etologia. E ciò aveva comportato anche l’insorgenza di malattie psico-fisiche, poi risolte o quanto meno alleviate, grazie all’intervento dei medici incaricati dalla Lav. Tutti gli animali, a ben vedere, in conseguenza delle condizioni in cui erano detenuti, della malnutrizione, delle carenze igienico-sanitarie, avevano manifestato disagi visibili.
Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 21 gennaio 2025 n. 2372