No alla fretta in udienza predibattimentale
La Cassazione, intervenendo su una delle novità introdotte dalla riforma Cartabia del processo penale, l’udienza predibattimentale, chiarisce la scansione dei passaggi per una più puntuale determinazione del capo d’imputazione. Nel farlo, annulla l’ordinanza con la quale il tribunale aveva ecceduto in precipitosità, annullando immediatamente il decreto di citazione a giudizio per grave deficit descrittivo del capo d’imputazione.
La Corte osserva che il nuovo articolo 554-bis, comma 5 del Cpp, prevede che nel corso dell’udienza di comparizione predibattimentale dopo citazione diretta il giudice, se riscontra profili di genericità o indeterminatezza dell’imputazione, anche d’ufficio e sentite le parti, invita il Pm a riformularla e, se il Pm non interviene, dichiara, con ordinanza la nullità e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
La disposizione assegna all’udienza predibattimentale <<il compito di definire l’oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l’imputazione articolata ai sensi dell’articolo 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti d’indagine>>.
Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 19 febbraio 2025 n. 6800