Cc, articolo 1456
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (articolo 1456, comma 2, del Cc) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell’atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, senza la necessità che sia preceduta da una previa (alla citazione in giudizio) manifestazione di volontà diretta a tale scopo.
(Pertanto, ha osservato la Suprema Corte, nel caso concreto era sufficiente allo scopo la dichiarazione dell’alienante di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, non richiedendo formule sacramentali, come avanzata nella domanda introduttiva del giudizio, volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente all’obbligo di pagare le rate del prezzo secondo le prescrizioni della richiamata clausola).
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28260