Prima udienza di trattazione

Prima udienza di trattazione

Memorie ex articolo 183 del Cpc

Cc, articolo 1957; Cpc, articolo 183

La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all’articolo 183 Cpc, possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie.

Ne consegue che il fideiussore, nell’opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell’articolo 1957 del Cc, se nell’atto di citazione in opposizione sia sia limitato ad invocare l’invalidità del contratto di fideiussione. Le eccezioni di non immediata conseguenza delle domande non diano luogo ad una mera emandatio libelli ma ad una vera e propria mutatio come tale non ammissibile.

Il quarto comma dell’articolo 183 del Cpc infatti consente all’attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande ed eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che avrebbero potuto essere già proposte con la citazione o la comparsa di risposta; mentre il quinto comma consente soltanto di precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte.

A tale stregua la parte non può immutare i fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, né introdurre temi di indagine nuovi concernenti presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo, perché l’introduzione di una nuova pretesa diversa da quella originaria dà luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia e disorienta la difesa predisposta dalla controparte ed altera il regolare svolgimento del processo.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28547