Famiglia di fatto

Famiglia di fatto

Famiglia di fatto e convivenze – Unioni di fatto – Assistenza materiale e contribuzione economica – Successivamente alla cessazione della convivenza – Ammissibilità. (Costituzione, articolo 2; Cc, articolo 2034; Legge 20 maggio 2016 n. 76, articolo 1)


Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’articolo 2 del Costituzione, e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel
periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’articolo 2034 del Cc, ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza.

Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc).


Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 2 gennaio 2025 n. 28