Se dopo l’alt il conducente
prosegue la sua corsa
la polizia può inseguirlo
e cercare di fermarlo
Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 13 dicembre 2024-25 febbraio 2025 n. 4963
Circolazione stradale – Inseguimento di auto non arrestatasi al controllo – Speronamento dell’auto fuggitiva non assicurata – Lesioni degli agenti dell’auto della polizia – Risarcimento a carico della Compagnia designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada – Sussiste. (Cc, articoli 2043, 2054, Cp, articoli 51 e 54; Cda, articolo 283; Cds, articolo 192)
In tema di circolazione stradale, ove il conducente di un veicolo non ottemperi all’ordine di arresto della marcia intimato dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell’articoli 192 CdS, tentando di sottrarsi mediante fuga all’identificazione e tenendo una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, legittimamente e doverosamente gli agenti possono porsi all’inseguimento del veicolo, nonché adottare ogni più utile azione in grado di arrestarne la fuga, evitare la persistenza del pericolo e procedere alle necessarie contestazioni, purché l’azione sia proporzionale rispetto allo stesso pericolo che si intende evitare, accertamento quest’ultimo esclusivamente riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se debitamente motivato.
Ne consegue che, qualora si verifichi una collisione tra il veicolo fuggitivo e quello della forza pubblica, quand’anche determinata da azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza e sempre che le modalità prescelte abbiano rispettato rigorosamente il requisito della proporzionalità, dei danni eventualmente subiti dagli stessi agenti rispondono, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, del Cc, il conducente del primo veicolo e il suo proprietario (qualora quest’ultimo non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà), nonché, ai sensi dell’articolo 283 Cda, l’impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, qualora il veicolo responsabile non sia assicurato.