Lottizzazione abusiva

Lottizzazione abusiva

Lottizzazione abusiva acquisita dal Comune, il precedente proprietario resta solo detentore

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 10 ottobre 2024 28 febbraio 2025 n. 5354

Proprietà – Edilizia e urbanistica – Lottizzazione – Abusiva – Acquisizione al patrimonio disponibile comunale – Acquisto a titolo originario – Animus possidendi del precedente proprietario – Esclusione – Riacquisto per usucapione – Impossibilità. (Cc, articoli 1141 e 1158; Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articolo 30)


In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ai sensi dell’articolo 30, comma 8 del Dpr n. 380 del 2001, si realizza l’acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell’art. 1141 Cc (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc).