Pubblicità ingannevole

Pubblicità ingannevole

Scorretta la pubblicità che induce al primo impatto in errore il consumatore medio

Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza 25 marzo 2025 n. 2462


Si considera “ingannevole” non soltanto la pratica commerciale tramite cui vengano veicolate informazioni non corrispondenti al vero, ma anche la pratica che contiene un’informazione che seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il “consumatore medio”.

Per questa via il carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario può riguardare anche le modalità con cui un messaggio veicola un certo bene o servizio, quando incidono sulla capacità di comprendere l’esatta natura di ciò che viene offerto, manipolando artificialmente il processo selettivo.

Da ciò discende che il giudizio di ingannevolezza può riguardare la stessa forma espositiva del messaggio – persino indipendentemente dal contenuto veritiero dello stesso – e si incentra sulla valutazione del “primo impatto” che la comunicazione ha sul consumatore considerando tutti gli elementi (grafici e di contesto) che possono distogliere l’attenzione.