Contratto – Somministrazione – A tempo indeterminato – Recesso – Preavviso – Termine congruo. (Cc, articoli 1569 e 1671)
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 marzo 2025 n. 6487
IL PRINCIPIO
In tema di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso ex articolo 1569 del Cc, salvo per il giudice il potere di stabilire – in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione – il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.
LA NOTA
La Corte ha anche affermato che, in tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto: a) trova applicazione l’articolo 1671 Cc, in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); b) viceversa, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell’articolo 1569 del Cc.