Guida – In stato di ebbrezza – Sospensione della patente – Cautelare – Al fine di acquisire il riscontro medico sulla condizione del conducente – Articolo 186, comma 9 codice della strada. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 186 e 223)
Una autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l’idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall’art. 186 comma 9 codice della strada, che il prefetto dispone fino all’esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all’accertamento (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc).
Guida – In stato di ebbrezza – Sospensione della patente – Cautelare e provvisoria – Ex articolo 223 – Applicazione – Termini – Condizioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 186 e 223)
La sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall’art. 223 comma 1 codice della strada – la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito – che è l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell’immediato, continui a tenere una condotta pericolosa.
Tale sospensione cautelare e provvisoria prevista dall’articolo 223 comma 1 del codice della strada può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d’ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa quindi, l’ipotesi di reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b) del codice della strada, per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc).
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 1° febbraio 2025 n. 2430
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza1° febbraio 2025 n.2425