Costruzioni irregolari – Domanda in sanatoria

Costruzioni irregolari – Domanda in sanatoria

Vendita di cose immobili – Irregolarità della costruzione – Sufficienza del deposito della domanda in sanatoria – Esclusione. (Legge 47/1985, articoli 17 e 40; Cc, articolo 2932)


La legge n. 47/1985 ha introdotto un regime di nullità per gli atti di trasferimento di immobili urbanisticamente irregolari, applicabile anche a immobili costruiti prima della sua entrata in vigore.

Per gli immobili irregolari costruiti prima del 1985 e oggetto di un processo di regolarizzazione tramite sanatoria, non è sufficiente il deposito della domanda di sanatoria per garantirne la commerciabilità.

Affinché l’atto di trasferimento non sia affetto dalla nullità formale prevista dall’articolo 40 co. 2 l. cit., è necessario che esso contenga la dichiarazione degli estremi della domanda di sanatoria e l’attestazione dei relativi versamenti.

L’assenza di tali requisiti preclude la validità del trasferimento, a prescindere dal fatto che la domanda di sanatoria sia stata effettivamente depositata.


Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 25 agosto 2025 n. 23815