Danno – Legittimazione alla richiesta del risarcimento – Detentore di cosa altrui – Ammissibilità – Prova. (Cc, articolo 2697)
Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall’altro, che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 8 agosto 2025 n. 22865