Obbligo di concludere il contratto

Obbligo di concludere il contratto

Vendita di cose immobili – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto – Sentenza ex articolo 2932 cc. – Ammissibile se il vizio di irregolarità urbanistica non superi la parziale difformità rispetto alla concessione – Presupposti. (L. 47/85, articolo 40; cc. articolo 2932)


In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell’articolo 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c. nel caso in cui l’immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l’oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d’uso.


Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 25 agosto 2025 n. 23838