Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo

Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo

Risoluzione del contratto – Alternatività alla domanda di riduzione del prezzo per vizio della cosa – Rimessione della scelta al compratore – Irrevocabilità. (Cc, articolo 1453, 1455 e 1492)


Ai sensi dell’articolo 1492 del Cc, le azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta sono rimedi alternativi. La scelta tra l’uno o l’altro rimedio è rimessa al compratore, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (principalmente legate all’impossibilità di restituire la cosa viziata). La scelta è irrevocabile una volta adottata con la domanda giudiziale (articolo 1492, comma 2, del Cc).

Tale principio non è di ostacolo al potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, ove egli colleghi l’una all’altra con un nesso di subordinazione, anche nel senso di subordinare la domanda di riduzione a quella di risoluzione.


Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 25 agosto 2025 n. 23819