Arresto in flagranza e fermo

Arresto in flagranza e fermo

Polizia giudiziaria – Arresto in flagranza e fermo – Convalida- Inapplicabilità della disciplina dell’interrogatorio preventivo. (Cpp, articoli 291, comma 1- quater, e 391)


In caso di arresto in flagranza di reato o fermo per di indiziato di delitto, l’articolo 391 del Cpp prevede una autonoma disciplina in luogo di quella di cui all’articolo 291 del Cpp, in particolare dovendosi escludere che possa trovare applicazione la disciplina dell’interrogatorio preventivo previsto dal comma 1-quater del citato articolo 291.

L’articolo 391 del Cpp, infatti, non subordina alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 291, comma 1-quater, del Cpp l’adozione della misura cautelare, prevedendo, nel caso del fermo o dell’arresto, un distinto iter in cui risulta, comunque, garantito il diritto di difesa, in ragione della possibilità, per I’indagato, di essere sottoposto a interrogatorio dal giudice.


Cassazione penale, Sezione V, sentenza 8 agosto 2025 n. 29384