Calunnia
(art. 368 c.p.)
In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all′autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l′obbligo di riferire ad essa, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a persona di cui conosce l′innocenza. Mentre, sotto il profilo del dolo del reato, non è necessario che l′accusatore sia consapevole dell′esistenza di una specifica norma incriminatrice della condotta da lui falsamente attribuita ad altri, essendo sufficiente, invece, che egli sia consapevole del fatto che tale condotta sia comunque vietata e punita dalla legge penale.
Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 3 aprile-21 maggio 2024 n. 20064