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(Cc, articoli 1052 e 1102)
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l′apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell′edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l′unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest′ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria – si da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all′ornamento dell′altra – mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 29 febbraio 2024 n. 5410