(Cc, articolo 1129, comma 12, n. 7; Cc, articolo 1130, comma 1, n. 9)
L′obbligo di consegnare i documenti richiesti dai singoli condòmini sussiste soltanto con riferimento alla attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso ai sensi dell′articolo 1130, comma 1, n. 9, del Cc. Al contrario, nessun analogo obbligo di consegna è previsto dalla legge relativamente alla documentazione contabile e tantomeno con riferimento ad altro tipo di carteggio (nella specie, polizza assicurativa dell′edificio) quanto piuttosto quello di renderla disponibile informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e tempo di accesso ai fini della estrazione delle copie a cura e spese del richiedente.
Tribunale di Firenze – Sezione II civile – Sentenza 17-20 novembre 2023 n. 3395