(Cc, articoli 1135 e 1137)
Dall′approvazione del rendiconto annuale dell′amministratore discende l′insorgenza, e quindi anche la prova, dell′obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese.
Un rendiconto approvato dall′assemblea che contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosità e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, per il disposto degli articoli 1135 e 1137 del codice civile deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall′articolo 1137, comma 2, del codice civile.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 6 giugno 2024 n. 15797