Danno – Responsabilità del custode del bene – Presupposti.
(Cc, articoli 2043 e 2051)
Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all′articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un′anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 16 gennaio 2024 n. 1756