(Cc, articoli 1414, 1415, 1417, 2697 e 2725)
La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un′ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all′atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, è necessario quando la nullità che ne deriva venga posta a fondamento dell′azione, e non invece quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato.
Cassazione, Sezione II, sentenza 22 dicembre 2023 n. 35823