Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che – come nel caso di specie – questi ultimi abbiano partecipato al contratto e rinunciato totalmente alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell′azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e segg. c.c.
Cassazione civile, Sezione III, 17 gennaio 2023, n. 1228