L′azione di responsabilità del creditore sociale contro l’amministratore di società

L′azione di responsabilità del creditore sociale contro l’amministratore di società

Tribunale, Vicenza, ordinanza 26/07/2010

Con il provvedimento segnalato, il Tribunale di Vicenza si conforma alla corrente maggioritaria in dottrina, che ritiene la configurabilità dell’azione di responsabilità promossa da un creditore sociale nei confronti dell’amministratore di una s.r.l., azione che trova fondamento tanto nella norma di cui all’art. 2394 cod. civ., quanto in quella di cui all’art. 2476 co. 6° cod. civ., ovvero – infine – nell’alveo della clausola generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ..

Precedenti giurisprudenziali in materia si ricavano da alcune pronunce di merito; al riguardo, oltre a quelle indicate nel provvedimento in esame, si citano, tra le altre: Trib. Novara 12 gennaio 2010 (sito: novaraius.it, 2010); Trib. Bari, Sez. IV 7 aprile 2009 (Massima Redazionale, 2009); Trib. Verona, 27 febbraio 2008 est. Vaccari (sito: il caso.it); Trib. Mantova 20 dicembre 2007 (sito: il caso.it, 2008); Trib. Napoli 11 novembre 2004.

Una particolarità della fattispecie in questione è rappresentata dalla situazione della società amministrata da parte convenuta, ammessa alla procedura di concordato preventivo; la questione, pur non approfondita nel provvedimento, non pone ostacoli, in quanto è stata ritenuta ammissibile l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti degli amministratori, anche quando la società sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo; l’azione in discorso, infatti, ha un petitum (il risarcimento dei danni sofferti dal creditore il cui credito sia stato leso dall’illegittimo comportamento degli amministratori della società debitrice) e una causa petendi (la responsabilità degli amministratori) che nulla hanno a che fare con l’azione contrattuale esercitabile nei confronti della società; in questo senso si è espressa C.D.A. Milano, 14 gennaio 1992 (citata da Giovanni Sansone, Giudice del Tribunale di Trieste in Incontro di Studio del C.S.M. – Secondo corso di formazione di diritto commerciale Roma, 15-18 luglio 2002).

Tornando alla questione dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità dell’amministratore di una s.r.l. promossa da un creditore, il Tribunale di Vicenza, premettendo che nessun dubbio esisteva prima della riforma del 2003, ha ritenuto che sussiste, tuttora, una responsabilità diretta e personale dell’amministratore della s.r.l. nei confronti del creditore sociale, quando il patrimonio sociale risulti insufficiente in conseguenza della mala gestio dell’amministratore.

I motivi che hanno indotto a tale scelta sono i seguenti:

il richiamo testuale contenuto nell’art. 2477 cod. civ., che comporta l’applicazione dell’art. 2407 cod. civ., che richiama l’art. 2394 cod. civ.; la lettura costituzionalmente orientata delle suddette norme, essendo incompatibile con il nostro sistema giuridico un’interpretazione tale da rendere impunibili gli amministratori che si siano macchiati di condotta infedele, incauta, imprudente o fraudolenta; l’incongruenza logica di una diversa interpretazione, che opererebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra amministratori di s.p.a. e di s.r.l., considerate le medesime limitazioni a cui è soggetta la responsabilità dei soci; l’armonizzazione dell’interpretazione di ammissibilità con il resto del sistema, anche alla luce del contenuto delle norme di cui agli artt. 2485 e 2486 cod. civ., che affermano, in alcune ipotesi, la responsabilità personale degli amministratori; l’incongruità della tesi contraria, per la quale potrebbero essere destinatari di un’azione di responsabilità i sindaci e non gli amministratori, anche tenuto conto della medesima esigenza di tutela sottesa alle due diverse azioni. In relazione ai presupposti dell’azione, vale soltanto la pena di aggiungere che, ai sensi dell’art. 2392 cod. civ., gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Indifferentemente dall’utilizzazione della norma di cui all’art. 2394 cod. civ., ovvero di quella di cui all’art. 2476 co. 6° cod. civ., ovvero della disciplina generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., la disciplina della responsabilità in esame è tradizionalmente e pacificamente espressa (Cass. Civ. 15487/2000, Cass. Civ. 10488/1998 e Cass. Civ. 13765/2007) con l’affermazione che presupposti necessari e sufficienti per l’esperimento dell’azione di responsabilità devono ritenersi:
l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori; la condotta illegittima degli amministratori; tra di loro in rapporto di causalità.

Infine, in relazione alla natura del provvedimento (autorizzazione ad un sequestro conservativo sui beni dell’amministratore) il Tribunale di Vicenza si è espresso affermando che lo stesso risulta essere uno strumento particolarmente ben congegnato per la tutela degli interessi del creditore pregiudicato dall’azione dell’amministratore di s.r.l..