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Azione revocatoria – Finalità – Acquisizione del bene alla massa attiva in funzione di garanzia – Potere gestorio del bene in capo al curatore – Ammissibilità.
(Legge fallimentare, articoli 26, 66, 129 e 130)
Mentre l′accoglimento dell′azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell′atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l′oggetto dell′atto revocato, l′accoglimento della revocatoria in sede fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l′acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex articolo 2740 del Cc, ma conferisce anche al curatore – a cui compete, ai sensi dell′articolo 31 della legge fallimentare, l′amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti – il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell′interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione.
Cassazione, Sezione I, ordinanza 27 dicembre 2023 n. 35973