(Cpc, articoli 325, 327, 331, 332; Cc, articolo 2043)
Nelle cosiddette vendite a catena, spettano all′acquirente l′azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 4 aprile 2024 n. 8893