Cc, articoli 1175, 1176, 1375 e 1823
In materia contrattuale, il rapporto obbligatorio che nasce dal contratto si qualifica come un fascio di diritti e obblighi reciproci, che, parallelamente all′obbligazione principale e caratterizzante il contratto, conosce una serie di obbligazioni accessorie che contribuiscono a definire l′oggetto del rapporto contrattuale in applicazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Cc; ne discendono, pertanto, una serie di doveri strumentali a carico dei soggetti contraenti, tra cui quello di agire in modo da preservare gli interessi dell′altra, a prescindere dall′esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
In particolare, nel settore bancario, tra gli obblighi accessori della banca e scaturenti dall′apertura di un rapporto di conto corrente sussiste certamente anche quello di verificare l′identità del soggetto che chiede di eseguire operazioni sul conto stesso, essendo doveroso ed esigibile un controllo sulla legittimazione del disponente.
Invero, l′attività dell′istituto di credito è un′attività professionale e l′adempimento delle obbligazioni ad essa inerenti deve essere valutato “con riguardo alla natura dell′attività esercitata”, ex articolo 1176, comma 2, del Cc.
Applicato tale grado di diligenza alla banca contraente, si deve validamente ritenere che tale parametro debba essere utilizzato anche nella valutazione del corretto adempimento all′obbligazione (derivante, come detto, dal combinato disposto degli articoli 1175 e 1375 del Cc) di verificare la legittimazione e l′identità del soggetto che ponga in essere operazioni bancarie.
Tribunale di Mantova, Sezione civile, sentenza 16 agosto 2024, n. 732