Spese di giudizio civili

Spese di giudizio civili

Distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa

Cpc, articoli 91, 92 e 93; Cc, articolo 2956

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa (articolo 93 del Cpc), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente tra parte patrocinata risultata vittoriosa ed il suo procuratore.

Rimane pertanto integra la facoltà di quest′ultimo di rivolgersi al cliente per ottenere non solo la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice e che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l′intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 20 giugno 2024 n. 17061