Cc, articoli 1667 e 1669
Il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l′opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l′appaltatore per i difetti dell′opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l′attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l′esattezza tecnica del progetto.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 17 giugno 2024 n. 16745