Cpc, articolo 702-bis; Dm 55/14, articoli 4, 5 e 6
Secondo quanto dispone l′articolo 4 del Dm n. 55/2014, quando il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell′accordo, all′avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l′attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto. Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all′opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell′autorità giudiziaria.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 13 giugno 2024 n. 16465