Cc, articoli 1373, 1456 e 1460
IL PRINCIPIO
La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell′articolo 1373 del codice civile, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell′inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell′operatività dei suoi effetti.
LA NOTA
La clausola risolutiva espressa può essere fatta valere tanto in via di azione, quanto di eccezione: nel primo caso, ove accerti la ricorrenza delle condizioni richieste, il giudice è tenuto a pronunciare la risoluzione; nel secondo deve, invece, limitarsi a rigettare la domanda in relazione alla quale l′eccezione risulta proposta (Cassazione, sentenza n. 167/05); analogicamente, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere della clausola (ai fini e per gli effetti di cui all′articolo 1456, comma 2, del Cc) non dev′essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma può manifestarsi per la prima volta anche nel corso del giudizio o nell′atto introduttivo di quest′ultimo, anche se nullo (Cassazione, sentenza n. 5436/95, Cassazione, sentenza n. 9275/05). Nella sentenza n. 7178/02 la Corte ha ribadito che la risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all′altro contraente l′intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di un′espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 19 giugno 2024 n. 16856